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Informativa Codice di Condotta

Karate Kyu Vittorio Veneto: Informativa Codice Etico e Informativa MGA e Controllo della Qualità Sportiva

Benvenuto nella sezione dedicata ai nostri documenti ufficiali, che riflettono l'impegno dell'A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto verso l'integrità, la qualità e la sicurezza nello sport. Prendiamo molto seriamente l'insegnamento del karate Shotokan, assicurandoci che ogni atleta, in particolare i minori, sia tutelato e valorizzato. I seguenti documenti rappresentano il nostro Codice di Condotta e il Modello Organizzativo di Controllo della Qualità Sportiva, fondamentali per garantire un ambiente sano, rispettoso e inclusivo per tutti i nostri tesserati.

Consulta i documenti per saperne di più sulle nostre politiche e sul nostro approccio:

Codice di Condotta Karate Kyu : Un insieme di norme volte a garantire la tutela dei diritti di tutti i tesserati, promuovendo l'inclusività e prevenendo qualsiasi forma di abuso o discriminazione.

Modello Organizzativo e di Controllo della Qualità Sportiva - Karate Kyu: Regole e procedure che assicurano la qualità e la correttezza delle attività sportive svolte, con particolare attenzione alla prevenzione di comportamenti lesivi e alla promozione del benessere degli atleti.


Codice di Condotta Karate Kyu

PREMESSA

l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto,
con sede a Vittorio Veneto (TV), i suoi Tesserati e le sue Tesserate,
rispettivamente quali Affiliata e Tesserati FIJLKAM, si conformano, unitamente alla Federazione stessa,
alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta
Nazionale del CONI, dall’Osservatorio permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding in materia
nonché al Regolamento di Safeguarding federale approvato dal Consiglio Federale in data 1 dicembre
2023 e alle Linee Guida Federali pubblicate il 31 agosto 2023, in base alle quali viene emanato il
seguente Codice per l’adozione di ogni necessaria misura volta a favorire il pieno sviluppo fisico,
emotivo, intellettuale e sociale dell’Atleta, la sua effettiva partecipazione all’attività sportiva nonché la
piena consapevolezza di tutti i Tesserati e le Tesserate in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi,
responsabilità e tutele.

CODICE DI CONDOTTA

per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra
condizione di discriminazione, c.d. politiche di safeguarding della A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto

Art. 1 - Principi

1. La A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto riconosce e garantisce il diritto di tutti i Tesserati e le Tesserate a
essere trattati con rispetto e dignità.
2. La A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto riconosce e garantisce la tutela di tutti i Tesserati e le Tesserate
contro ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione,
prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
3. La A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto riconosce e garantisce la piena tutela del diritto alla salute e al
benessere psico-fisico dei Tesserati e delle Tesserate, con particolare riguardo per i minori, quale valore
preminente e assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
4. Nel riconoscimento dei diritti e delle tutele invocate, La A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto riconosce
parità di trattamento dei Tesserati e delle Tesserate indipendentemente da etnia, convinzioni personali,
disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione
patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva
.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente codice si applica a tutti i Tesserati e le Tesserate della A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto
nonché ai lavoratori, collaboratori e volontari e in generale gli operatori sportivi che, nel contesto del
sodalizio a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo, sono a contatto con gli Atleti o che in ogni caso sono

coinvolti nell’attività sportiva.

Art. 3 - Obiettivi /finalità

Obiettivo della A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto, nel rispetto dei generali principi di lealtà, probità e
correttezza, è quello di tutelare i minori, prevenire le molestie, la violenza di genere e ogni altra forma di
discriminazione, attraverso strumenti, attuati in ossequio alle disposizioni del presente codice, anche in
base al modello organizzativo e di controllo, finalizzati:
a. all’educazione alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
b. alla piena consapevolezza di tutti i Tesserati e le Tesserate in ordine a propri diritti, doveri,
obblighi, responsabilità e tutele;
c. alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l’uguaglianza,
l’equità e il rispetto dei diritti dei Tesserati e delle Tesserate in particolare se minori;
d. alla valorizzazione delle diversità;
e. alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
f. alla promozione, da parte di Dirigenti e Tecnici, del benessere dell’Atleta;
g. alla effettiva partecipazione di tutti i Tesserati e le Tesserate all’attività sportiva secondo le
rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
h. alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
i. alla rimozione degli ostacoli che impediscano:
1) la promozione del benessere dell’Atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico
dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
2) la partecipazione dell’Atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali,
disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione,
condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

Art 4 - Diritti, doveri e obblighi a carico di tutti i Tesserati e le Tesserate

1. A tutti Tesserati e alle Tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:
a. a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto, situazione, attività ed evento
nell’ambito del sodalizio sportivo e in genere dell’attività federale;

b. alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di
discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di
genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di
nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva; .
c. alla garanzia che la salute e il benessere psico-fisico siano prevalenti rispetto a ogni risultato
2. Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all’attività sportiva, in
forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le diposizioni e le prescrizioni a tutela
degli indicati diritti dei Tesserati e delle Tesserate.
3. Tutti i Tesserati e le Tesserate sono tenuti a:
a. comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o
collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri
Tesserati e delle altre Tesserate;
b. astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni
ludiche, per gioco o per scherzo;
c. garantire la sicurezza e la salute degli altri Tesserati e delle altre Tesserate, impegnandosi a creare e a
mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
d. impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri
Tesserati e le altre Tesserate nei percorsi educativi e formativi;
e. impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo,
valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività sportiva;
f. instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti
cui è affidata la cura degli Atleti e delle Atlete ovvero loro delegati;
g. prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una comunicazione
sana, efficace e costruttiva;
h. affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
i. collaborare con gli altri Tesserati e le altre Tesserate nella prevenzione, nel contrasto e nella
repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
j. segnalare senza indugio al Responsabile delle politiche di safeguarding della A.S.D. Karate KYU
Vittorio Veneto situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o
disagio.

Art. 5 - Doveri e obblighi a carico dei Dirigenti Sportivi e degli Insegnanti Tecnici

1. Tutti i Dirigenti sportivi e gli Inseganti Tecnici sono tenuti a:
a. agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

b. astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei
confronti dei Tesserati e delle Tesserate, specie se minori;
c. contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei Tesserati e delle Tesserate, in particolare se
minori;
d. evitare ogni contatto fisico non necessario con i Tesserati e le Tesserate, in particolare se minori;
e. promuovere un rapporto tra tutti i Tesserati e le Tesserate improntato al rispetto e alla
collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno
stato di soggezione, pericolo o timore;
f. astenersi dal creare situazioni di intimità con il Tesserato e la Tesserata minore;
g. porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio
e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità
genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
h. comunicare e condividere con il Tesserato e la Tesserata minore gli obiettivi educativi e formativi,
illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro
che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
i. astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il Tesserato e la Tesserata minore, anche
mediante social network e canali di comunicazione distanza o di messaggistica rapida;
j. interrompere senza indugio ogni contatto con il Tesserato e la Tesserata minore qualora si riscontrino
situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile delle
politiche di safeguarding della A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto;
k. impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di
regimi alimentari in ambito sportivo, ferma restando la possibilità per ogni Atleta di provvedervi
autonomamente;
l. segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli Atleti e delle Atlete loro
affidati;
m. dichiarare all’organo direttivo della A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto la sussistenza o la
sopravvenienza di cause di incompatibilità e/o di conflitti di interesse;
n. sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le
prestazioni sportive dei Tesserati e delle Tesserate;
o. conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di
prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di
formazione e comunicazione in ambito sportivo

p. astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei Tesserati e delle
Tesserate minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo in ogni caso le necessarie
autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro
cura ovvero da loro delegati;
q. segnalare senza indugio al Responsabile dell’Affiliata delle politiche di safeguarding situazioni, anche
potenziali, che espongano i Tesserati e le Tesserate a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 6 - Diritti, doveri e obblighi degli Atleti e delle Atlete

Tutti gli Atleti e le Atlete sono tenuti a:
a. rispettare il principio di solidarietà tra Atleti e Atlete, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
b. comunicare le proprie aspirazioni ai Dirigenti Sportivi e ai Tecnici e valutare in spirito di
collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di
tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei
soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri Atleti e le altre Atlete;
c. comunicare ai Dirigenti Sportivi ed ai Tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o
altri;
d. prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione,
uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri Atleti e nelle altre Atlete;
e. rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri Atleti e delle altre Atlete e, più in
generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
f. rispettare la funzione educativa e formativa dei Dirigenti Sportivi e dei Tecnici;
g. mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri Atleti e con le altre Atlete e con ogni soggetto
comunque coinvolto nelle attività sportive;
h. riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è
affidata la cura degli Atleti e delle Atlete ovvero ai loro delegati;
i. evitare contatti e situazioni di intimità con Dirigenti Sportivi e Tecnici, anche in occasione di
trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
j. astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima proprio o altrui,
anche ricevuto da terzi, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al
Responsabile delle politiche di safeguarding della A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto;
k. segnalare senza indugio al Responsabile delle politiche di safeguarding della A.S.D. Karate KYU
Vittorio Veneto situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

Art. 7 - Fattispecie

1. Per la salvaguardia e la tutela dei Tesserati e delle Tesserate, costituiscono condotte rilevanti ai fini
della presente normativa relativa alle politiche di safeguarding le seguenti fattispecie:
a) l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la
sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità,
dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del Tesserato/della
Tesserata, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
b) l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata – tra cui botte, pugni, percosse,
soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti –, che sia potenzialmente in grado di procurare
direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, delle lesioni fisiche o che danneggi lo
sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti
possono anche consistere nell’indurre un Tesserato/una Tesserata a svolgere (al fine di una migliore
performance sportiva) un’attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento
inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi Atleti
ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o
arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono
il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
c) la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura
sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti uno stato di sofferenza fisica e/o
psicologica, anche solo generando grave disappunto, fastidio, disturbo, disgusto. Tali atti o
comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel
rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite
aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di
comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
d) l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza
contatto, considerata non desiderata, o il cui consenso è estorto, costretto, manipolato, non dato o
negato. Può consistere anche nel costringere un Tesserato/una Tesserata a porre in essere condotte
sessuali inappropriate o indesiderate o nell’osservare, anche di nascosto, il Tesserato /la Tesserata in
condizioni e contesti intimi e/o non appropriati;
e) la negligenza: il mancato intervento di un esponente federale (Dirigente, Tecnico o qualsiasi
soggetto tesserato), anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, che, presa conoscenza di
uno degli eventi o comportamento o condotta o atto di cui al presente documento, omette di
intervenire con ciò causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un

pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero
trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del Tesserato/della Tesserata;
f) l’incuria: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed
emotivo;
g) l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto
purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
h) il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo
individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri
strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di
uno o più Tesserati/Tesserate, con lo scopo di esercitare nei suoi /loro confronti un potere o un
dominio. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti
a intimidire o turbare un soggetto Tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza,
paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce
verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di
ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
i) i comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto
discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, età,
orientamento sessuale
j) l’abuso dei mezzi di correzione e/o disciplina anche nell’attività di preparazione e allenamento: la
condotta che, trascendendo i limiti dell’uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico
o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate
rispetto alle condizioni proprie dell’Atleta e/o al fine/risultato sportivo da raggiungere, o allo scopo di
perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall’ordinamento
federale

Art. 8 - Responsabile del sodalizio affiliato contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati e
sulle Tesserate nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, l’organo
direttivo della A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto nomina, entro il 31 dicembre 2024, un responsabile
contro abusi, violenze e discriminazioni, il c.d. Responsabile per le politiche di safeguarding della A.S.D.
Karate KYU Vittorio Veneto, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021,
giusta delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255.

2. La nomina del Responsabile per le politiche di safeguarding della A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto
cui al comma 1 è senza indugio: pubblicata sulla homepage del sito della A.S.D. Karate KYU Vittorio
Veneto e/o sui social network facenti capo al sodalizio; affissa presso la sua sede e/o l’impianto sportivo
in uso; comunicata al Safeguarding Office della Federazione.

Art. 9 - Selezione degli operatori sportivi

Nella selezione dei candidati per le funzioni di operatori sportivi – tra cui Insegnanti Tecnici,
Accompagnatori, Preparatori atletici, Massaggiatori, Medici sociali – al fine di garantire che siano idonei
a operare nell’ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i Tesserati e le Tesserate minori,
l’organo direttivo della A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto procederà:
1. a un colloquio preliminare con il candidato in merito alle tematiche di safeguarding, alla presenza
anche del Responsabile per le politiche di safeguarding del sodalizio;
2. alla verifica presso gli uffici federali della sussistenza di precedenti disciplinari, a carico del
candidato, nelle ipotesi previste dal presente codice e dalla normativa in materia di politiche di
safeguarding;
3. all’acquisizione obbligatoria delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti
relative ai precedenti penali del candidato.

Art. 10 - Verifiche periodiche

1. Almeno una volta per ogni anno sociale successivo a quello in cui è sorto il rapporto con l’operatore
sportivo, la A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto è tenuta ad acquisire, in forma di autodichiarazione,
l’aggiornamento sullo stato dei carichi pendenti penali e disciplinari.
2. Le dichiarazioni false rese alla A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto verranno valutate, a ogni effetto, alla
stregua della fattispecie di cui il soggetto sia reso responsabile.

Art. 11 - Conservazione documenti

1. La documentazione e le informazioni acquisite nell’ambito delle attività previste egli articoli
precedenti, sono accessibili esclusivamente al rappresentante legale del sodalizio, al personale dello
stesso all’uopo delegato e al Responsabile per le politiche di safeguarding.
2. Il supporto (cartaceo, digitale) contenente il materiale di cui al primo comma, rimane
opportunamente custodito presso la sede della A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto, nel rispetto della
normativa vigente.

Art. 12 - Informazione
L A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto si impegna a diffondere l’adozione del presente codice nonché dei
protocolli adottati attraverso i modelli organizzativi di controllo dell’attività sportiva mediante:
. pubblicazione sul proprio sito istituzionale, mediante accesso dalla homepage, del presente codice,
dei modelli organizzativi di controllo dell’attività sportiva e delle eventuali modifiche;
. pubblicazione e diffusione nei propri profili sui social network, del presente codice, dei modelli
organizzativi di controllo dell’attività sportiva e delle eventuali modifiche;
. consegna cartacea al momento dell’atto di sottoscrizione del tesseramento, a qualsiasi titolo e in
qualsiasi qualità, del testo del presente codice e dello schema dei modelli organizzativi di controllo
dell’attività sportiva nonché all’atto di stipula di qualsiasi rapporto con gli operatori sportivi: la
sottoscrizione varrà come accettazione e come quietanza della ricezione della documentazione
ricevuta;
. consegna cartacea a tutti i Tesserati, a tutte le Tesserate e a tutti gli operatori sportivi dei suddetti
documenti in caso di modifiche apportate agli stessi in costanza di rapporto, con contestuale
sottoscrizione che varrà come accettazione e come quietanza della ricezione della documentazione
ricevuta.

Art. 13 - Formazione e aggiornamento

1. Annualmente, tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai Tesserati e alle Tesserate
minori, della A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto dovranno frequentare corsi formazione e aggiornamento
organizzati all’uopo e di cui la A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto dovrà dare adeguata informazione.
2. I corsi potranno essere organizzati dalla A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto, dalla Federazione a livello
centrale, a livello periferico anche attraverso le Strutture Territoriali.

Art. 14 - Incompatibilità e conflitti di interesse

1. Il rappresentante legale e gli operatori sportivi della A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto direttamente
coinvolti nell’attività con i Tesserati e le Tesserate minori, sono incompatibili con la funzione di
Responsabile per le politiche di safeguarding in ogni struttura sportiva.
2. Eventuali confitti di interesse in materia, che non trovino un naturale e tempestivo componimento nel
contesto della A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto, saranno devoluti, per ogni opportuno provvedimento,
al Responsabile per le politiche di safeguarding istituito presso la Federazione.

Art. 15 - Procedure e sanzioni

1. I soggetti che pongano in essere i comportamenti riconducibili alle fattispecie dei cui all’art. 7 del
presente codice saranno sottoposti al procedimento sanzionatorio nell’ambito del medesimo sodalizio,
ai sensi delle norme dello statuto della A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto.
2. Ove la prosecuzione dell’attività nel contesto della A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto possa arrecare
pregiudizio ai Tesserati e/o alle Tesserate, potrà disporsi la sospensione cautelare dalle attività sportive
in attesa della definizione del procedimento endosocietario)/endoassociativo.
3. Dell’avvio del procedimento di cui al comma 1 nonché dell’esito dello stesso dovrà essere data
tempestiva notizia al Responsabile per le politiche di safeguarding del sodalizio e al Responsabile per le
politiche di safeguarding istituito presso la Federazione.
4. I componenti degli organi e degli uffici della A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto coinvolti
nell’espletamento delle procedure di cui al presente articolo assumono l’onere di riservatezza.
5. Restano salve le azioni e i provvedimenti del Responsabile per le politiche di safeguarding istituito
presso la Federazione, della Procura Federale e degli Organi di Giustizia Federali

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia a tutte le disposizioni vigenti in materia.

Art. 17 - Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente Codice, approvato a norma dello Statuto della A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto, viene
trasmesso al Responsabile per le politiche di safeguarding istituito presso la Federazione, per l’attività di
vigilanza che gli è propria.
2. Le modifiche al presente codice, anche se apportate su indicazione della Federazione, devono essere
adottate a norma del primo comma del presente articolo.

Modello Organizzativo e di Controllo della Qualità Sportiva - Karate Kyu

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 1 – Finalità

Il presente documento regolamenta e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni
forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione,
convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n.
198/2006 attuati in danno dei Tesserati, specie se minori d'età, nell'ambito della A.S.D. Karate KYU
Vittorio Veneto, con sede a Vittorio Veneto (TV) (di seguito per brevità "Associazione").
Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle Linee
Guida adottate dalla FIJLKAM attualmente in vigore e costituiscono l'insieme delle regole di condotta
a cui tutti gli appartenenti della Associazione sono tenuti ad uniformarsi al fine di:
a) promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o
discriminazione;
b) promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti
i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
c) rendere consapevoli i Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
d) individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di Safeguarding, anche in conformità alle
raccomandazioni del Safeguarding Officer istituito dalla FIJLKAM volte a ridurre i rischi di condotte
lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
e) provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso,
violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
f) informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni
di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli
stessi;
g) incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate dalla FIJLKAM
nell'ambito delle politiche di Safeguarding;
h) garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività
sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di Safeguarding della Associazione.

Art. 2 - Ambito di applicazione

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:
a) tutti i tesserati della A.S.D. Karate KYU Vittorio Veneto;
b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Associazione;
c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Associazione.

Art. 3 - Norme di condotta

È onere della Associazione strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all'art. 1,
uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:

a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e
dell'inviolabilità della persona. In particolare, i turni di allenamento e la partecipazione alle gare sono
predisposti evitando discriminazioni tra gli atleti in base sesso, all'etnia, appartenenza culturale ecc.;
inoltre, in presenza di minori appartenenti a categorie svantaggiate sarà cura della Associazione la
loro equa suddivisione in squadre o gruppi di allenamento in modo da facilitare l'integrazione.

b) riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione
sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro. In
particolare, le regole di condotta dei tecnici saranno volte ad assicurare a ciascun atleta di poter
essere adeguatamente seguito nello svolgimento dell'attività sportiva; sarà prevista la presenza di un
numero adeguato di tecnici in relazione alla composizione di ciascun gruppo di atleti; i tecnici, atleti e
dirigenti saranno sempre tenuti ad utilizzare un linguaggio non discriminatorio;

c) far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo,
tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso. In particolare sarà cura
dell’Associazione ascoltare i minori al fine di comprendere quali le loro ambizioni e i loro desideri in
ambito sportivo, ed inoltre programmare per ciascun atleta l'attività sportiva o la partecipazione ai
vari campionati in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno.

d) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi
dell'alimentazione alimentare, percepiti o conosciute anche indirettamente, con particolare
attenzione a circostanze che riguardino i minori. In particolare, in caso di dimostrata necessità sarà
cura dell’Associazione rivolgersi a figure professionali specializzate e/o prevedere durante gli
allenamenti la presenza di figure ulteriori rispetto al tecnico che possano monitorare il
comportamento degli atleti; prevedere percorsi volti a favorire l'educazione alimentare; individuare
tra i dirigenti una figura di riferimento che, in relazione all'età degli atleti, possa dialogare con loro al
fine di scorgere segni di malessere.

e) segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o
tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, sia per quanto riguarda la segnalazione ai genitori
delle assenze da gare o allenamenti compiute dai minori, sia in merito ad altre situazioni di interesse
di natura sportiva o extra sportiva che necessitino di segnalazione.

f) confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dalla Associazione ove si
abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;

g) attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione
adottando i seguenti comportamenti:
• sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all'uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l'uso di
espressioni discriminatorie; sessiste, o di matrice razzista;
• richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di
imbarazzo;
• laddove sia possibile, in occasione di viaggi e/o attività svolte fuori sede in presenza di atleti minori,
prevedere la copresenza di almeno due figure adulte;
• imporre agli atleti regole di condotta da adottare negli spogliatoi volte a contrastare fenomeni di
bullismo o cyberbullismo;

h) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con
azioni di sensibilizzazione e controllo quali: prevedere l'organizzazione di riunioni periodiche che
coinvolgano i genitori, i tecnici e i dirigenti nel cui ambito illustrare le politiche di salvaguardia dei

minori e le azioni che si intendono intraprendere e in cui discutere delle criticità emerse nel corso
della stagione sportiva;

i) spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni
sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti
alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità
della persona. In particolare, sarà possibile l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori a carico di
coloro che durante le gare tengano un comportamento non adeguato;

j) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;
k) rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le
seguenti misure:
• Affissione presso la sede dell'Affiliata del modello organizzativo e del Codice di condotta adottato e
degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione dello stesso sulla homepage
del sito della Associazione;
• Affissione presso la sede della Associazione e/o pubblicazione sulla homepage del sito della
Associazione del nominativo del Safeguarding nominato dal sodalizio con indicazione del recapito
telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare;
• Comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del modello
organizzativo e codice di condotta adottato dalla Associazione, nonché comunicazione del nominativo
del Safeguarding nominato dalla Associazione;
• Comunicazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la
segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguarding office nominato dalla FIJLKAM;
• Informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dalla Associazione
per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi;
• Predisposizione di una e-mail dedicata per eventuali segnalazioni al Safeguarding nominato dalla
Associazione.

3.1 Uso degli spazi dell’Associazione

Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all’Associazione
durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro
delegati. Presso le strutture in gestione o in uso all’Associazione devono essere predisposte tutte le
misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio. Durante le sessioni di allenamento o
di prova è consentito l’accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete della A.S.D. Karate
KYU Vittorio Veneto. Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l’accesso agli
spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un
tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 12 anni
di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale. In caso di necessità, fermo restando la
tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l’accesso
all’infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o,
in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le
procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta
dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico,
dirigente, collaboratore, eccetera).

3.2 Trasferte

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere,
eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i
tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e
l’accompagnatore o, comunque, di autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale. Durante le
trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto
se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli
stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

3.3 Inclusività

L’Associazione garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e Associazione
sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali,
disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione,
condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. L’Associazione si
impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o Associazione

sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettivo-
relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o Associazione sportive

dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per l’Associazione loro coetanei.
L’Associazione si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista
economico o famigliare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell’associazione
anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e
collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.

Art. 4 - Tutela dei minori – Obblighi

Tutti coloro che nell’ambito dell’Associazione - a prescindere dalla forma del rapporto instaurato -
svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del
certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 - Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla Associazione

1) Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati
nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art.
33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, la Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni e lo comunica alla FIJLKAM all'atto di affiliazione.

2) Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere prescelto tra i tesserati di
comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti: a) essere regolarmente
tesserato alla FIJLKAM; b) non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i
seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater
(detenzione o accesso a materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies

(iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e
istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604- ter, (circostanze
aggravanti) 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con
minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609- octies (violenza sessuale di gruppo), 609-
undecies (adescamento di minorenni). c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione,
squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN,
delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti; d) aver seguito i corsi di aggiornamento previsti dalla FIJLKAM e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente
previsti dai regolamenti federali.

3) La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la
sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage del sito internet della Associazione e inserita nel
sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

4) Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.

5) In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni
o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile
inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione
federale.

6) La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima
della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir
meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto del
sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della
FIJLKAM. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

7) Il Responsabile è tenuto a:

a) promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi,
violenze e discriminazioni sui Tesserati della FIJLKAM nell'ambito della Associazione, nonché
l'osservanza e l'aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici
di condotta adottati dagli stessi;
b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare
nell'ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa
di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
c) segnalare al Safeguarding Officer della FIJLKAM eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni
informazione o documentazione richiesta;
d) rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti FIJLKAM;
e) formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo
dell'attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
f) valutare annualmente l'adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei
codici di condotta nell'ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base
di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
g) partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dalla FIJLKAM.

Art. 6 - Dovere di segnalazione

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento e dalle
linee guida predisposte dalla FIJLKAM e nel presente documento integralmente richiamate, è tenuto a

darne immediata comunicazione al Safeguarding Officer della FIJLKAM, anche per il tramite del
Safeguarding Officer nominato dalla Associazione.

2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi
con il Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla Associazione o direttamente con il
Safeguarding Office della FIJLKAM.

Art. 7 - Diffusione ed attuazione

Il presente documento è pubblicato sul sito internet del sodalizio
(www.karatekyuvittorioveneto.com), e/o affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza
di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il
rapporto con la Associazione.

Art. 8 – Sanzioni

Pur restando impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti FIJLKAM, a carico
di tutti coloro che sono assoggettati, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 2, tra le categorie tenute
all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento e che pongano in essere
comportamenti contrari a quanto ivi indicato, potranno essere irrogate sanzioni da modulare in base
alla gravità del comportamento tenuto, ad esempio: richiamo, multa, squalifica dallo svolgimento
dell'attività sportiva per un determinato periodo.

Art. 9 - Norme finali

1. Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo della Associazione con cadenza almeno
quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate
dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali
approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di Safeguarding ovvero le sue
raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FIJLKAM.

2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate
dall'organo preposto della Associazione.

3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FIJLKAM,
nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui
Tesserati e nel Codice di Condotta.

4. Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione.

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